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Infortuni precedenti al 24.07.2000

Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000

Se il grado di inabilità accertato è compreso fra l’11% e il 100% in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento.

Se il grado di inabilità accertato è inferiore all’11% il lavoratore non ha diritto alla rendita. In caso di successivo aggravamento, il lavoratore può richiedere alla Sede INAIL di appartenenza la revisione del grado di inabilità, entro i seguenti termini:

  • 10 anni dalla data di infortunio sul lavoro
  • 15 anni dalla data di manifestazione della malattia professionale
  • senza alcun limite di tempo in caso di silicosi ed asbestosi.