Nella previdenza INPDAP non è prevista l’erogazione di un assegno a seguito del riconoscimento dell’invalidità del lavoratore ma solo il diritto al prepensionamento. Tale diritto può essere esercitato solo dagli assicurati a cui sia stata riconosciuta un’invalidità civile maggiore al 74% e il prepensionamento viene computato in 2 mesi per ogni anno di lavoro effettivamente svolto durante i quali il lavoratore sia già stato riconosciuto invalido. Il massimo prepensionamento possibile è di 5 anni (ovvero 60 mesi, ovvero 30 anni di lavoro svolto con un’invalidità maggiore al 74%).